Sinistri Compagnie Assicurative

In caso di incidente è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e cosa fare per ottenere il risarcimento. Il nostro studio offre consulenza nella fase di apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa e assistenza nella fase di istruttoria della pratica.

Per ottenere il risarcimento del danno esistono due diverse procedure:

· il risarcimento diretto: si attiva quando nell’incidente sono rimasti coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, e non si è responsabili del sinistro (o lo si è solo in parte). Con tale procedura si può richiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate; delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (lesioni lievi) nonché delle lesioni dei passeggeri trasportati (anche gravi oltre i 9 punti); non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.

· la procedura ordinaria, si attiva invece quando nell’incidente sono rimasti coinvolti più di 2 veicoli (anche immatricolati all’estero) e siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità. La denuncia del sinistro con richiesta di risarcimento del danno andrà fatta all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente.

In entrambi i casi l’assicurazione è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose/al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

Il termine si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente (C.A.I. o modulo blu).

Se il terzo trasportato ha subito lesioni personali può presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava, la quale deve provvedere entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo ha diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile (se assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge).

GESTIONE SINISTRO

  • LETTERA DI APERTURA CON RICOSTRUZIONE SINISTRO
  • INDICAZIONE TESTIMONE
  • INVIO FOTO E DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
  • INVIO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PROPRIA E DELLA CONTROPARTE
  • INVIO REFERTI E DOCUMENTAZIONE MEDICA IN CASO DI LESIONE
  • SOTTOPOSIZIONE VISITA MEDICO LEGALE
  • TRATTATIVA CON IL LIQUIDATORE PER QUANTIFICAZIONE IMPORTO
  • ATTIVAZIONE PROCEDURA CONCILIATIVA IN CASO DI CONTROVERSIA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA SU DINAMICA O QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

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