Violenza Codice Rosso

Con la Legge 69/19 è entrato in vigore il cd “codice rosso”, grazie al quale  le vittime di violenza domestica godono di un canale preferenziale di tutela ed i tempi della giustizia sono decisamente più rapidi. In particolare, le vittime di stalking, maltrattamenti, violenze domestiche e sessuali, dovranno essere sentite “obbligatoriamente” dai pubblici ministeri e d’urgenza, entro tre giorni dall’iscrizione dei fatti denunciati nel registro delle notizie di reato. Potranno inoltre essere applicati con maggior rapidità alcuni provvedimenti di protezione per le vittime.

Sono state anche introdotte e modificate alcune misure cautelari e di prevenzione (custodia in carcere, arresti domiciliari con o senza braccialetto elettronico, obbligo di firma in commissariato o in caserma, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o); introdotte nuove figure di reato (revenge porn, sfregio, costrizione o induzione al matrimonio); ed inasprite alcune pene.

Per i delitti di violenza sessuale, la vittima può inoltre sporgere querela fino a 12 mesi, e nel caso di condanna per reati sessuali, la sospensione condizionale della pena dovrà essere subordinata alla partecipazione, da parte del condannato, a percorsi di recupero, organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

VIOLENZA PRIVATA E VIOLENZA SESSUALE

LESIONI, MINACCE E PERCOSSE

STALKING E NUOVI REATI INTRODOTTI DAL CODICE ROSSO

OMICIDIO

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