La responsabilità medica, di natura sia civile che penale, riguarda i danni causati ai pazienti da errori o omissioni dei sanitari (per colpa del singolo medico, per carenza strumentale della struttura, per mancanza di valido consenso informato etc) ed è stata riformata con la legge “Gelli”.
Con la nuova normativa è stata prevista una particolare forma di responsabilità per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
In sede civile, invece, è prevista una responsabilità per colpa ex art 2043 cc dei medici che operino presso una struttura sanitaria, mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità contrattuale.
Le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono generalmente quelle per errore diagnostico, errore terapeutico, da omessa vigilanza.
Lo Studio, in ragione dell’esperienza decennale maturata nel settore, offre la propria assistenza sia ai pazienti che siano stati vittime di errori medici, che di sanitari, accusati ingiustamente in merito al proprio operato.